Art. 4. 
 
  Fino alla data di entrata in vigore del decreto  delegato  previsto
dal successivo articolo 8, le Regioni  sono  delegate  all'attuazione
dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3. 
  A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per  le  case
popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie  e  loro
consorzi. 
  Per l'impiego dei fondi eventualmente  eccedenti  la  capacita'  di
spesa degli enti di cui  al  precedente  comma,  le  Regioni  possono
avvalersi di imprese a  partecipazione  statale  attraverso  apposite
convenzioni. 
  Il CIPE, su  proposta  del  CER  che  accerta  l'eventuale  mancata
attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio  da  parte
del Ministro per i lavori pubblici del potere di  cui  ai  precedenti
secondo e terzo comma.