Art. 6. 
 
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge
gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo  le
disposizioni del presente articolo. 
  Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti
degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti  fra  i
membri eletti dagli enti locali. 
  Il consiglio di amministrazione degli IACP e' composto da: 
    1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali  in
rappresentanza delle minoranze; 
    2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 
    3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale scelto fra  gli  impiegati  della  carriera  direttiva  degli
uffici periferici competenti per territorio; 
    4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne  proposte
dalle organizzazioni medesime; 
    5) un rappresentante degli assegnatari  di  alloggi  economici  e
popolari, eletto dal consiglio provinciale  e  scelto  in  una  terna
proposta dalle associazioni degli assegnatari; 
    6)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori  autonomi  maggiormente  rappresentative,  nominato  dalla
giunta  provinciale  su  una  terna  proposta  dalle   organizzazioni
medesime. 
  Il  consiglio  di  amministrazione  degli  IACP  operanti   su   un
territorio con popolazione superiore ad un  milione  di  abitanti  e'
composto dai membri indicati nel precedente  comma,  nonche'  da  tre
membri  eletti  dal   consiglio   regionale,   uno   dei   quali   in
rappresentanza delle minoranze. 
  Le funzioni di presidente, di  vice  presidente  e  di  consigliere
degli IACP sono incompatibili con quelle  di  consigliere  regionale,
provinciale e comunale. 
  Il collegio dei sindaci e' composto: 
    a) da un sindaco, con  funzione  di  presidente,  nominato  dalla
giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio  provinciale,
scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti; 
    b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto  fra  gli
impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti
per territorio. 
  Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. 
  I membri eletti secondo le disposizioni di cui  al  numero  1)  del
terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera  a)
del presente articolo restano in carica per lo stesso  periodo  degli
organi che li hanno eletti. 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di
Trento e Bolzano, per i quali si provvedera' con  legge  provinciale,
prevedendo che nei rispettivi organi  direttivi  siano  rappresentati
democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.