Art. 7. 
 
  Alla data di entrata in vigore della presente  legge,  qualora  non
siano stati emanati,  in  materia  urbanistica,  i  decreti  delegati
previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  sono
trasferite  alle  Regioni  a  statuto   ordinario   le   attribuzioni
dell'Amministrazione dei  lavori  pubblici  relative  ai  regolamenti
edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui  alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive  modificazioni,  ai  piani
particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale  ed  ai
piani di lottizzazione. 
  Sono, altresi', trasferiti alle Regioni di cui agli articoli 6 e  7
della legge 6 agosto 1967, n. 765 quando si tratti di opere  eseguite
od autorizzate in violazione  delle  prescrizioni  del  programma  di
fabbricazione o delle  norme  del  regolamento  edilizio,  nonche'  i
poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della  legge  21  dicembre
1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento
edilizio e del programma di fabbricazione. 
  Per le procedure di annullamento in corso alla data di  entrata  in
vigore della presente legge il  termine  stabilito  dall'articolo  7,
terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765,  decorre  dalla  data
suddetta. 
  Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi,  le
Regioni  si  avvalgono  dei  provveditorati  regionali   alle   opere
pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.