Art. 7. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione. Sono, altresi', trasferiti alle Regioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonche' i poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta. Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.