Art. 2.
              (Progettazione, direzione ed esecuzione)

  La  costruzione  delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in
base  ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o
geometra  o  perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei
limiti delle rispettive competenze.
  L'esecuzione  delle  opere deve aver luogo sotto la direzione di un
ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
  Per  le  opere  eseguite  per  conto dello Stato, non e' necessaria
l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del
collaudatore  di  cui  al  successivo  articolo  7,  se  questi siano
ingegneri o architetti dello Stato.