Art. 4.
                        (Denuncia dei lavori)

  Le  opere  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  denunciate dal
costruttore  all'ufficio del genio civile, competente per territorio,
prima del loro inizio.
  Nella  denuncia  devono  essere  indicati  i nomi ed i recapiti del
committente,  del  progettista  delle  strutture,  del  direttore dei
lavori e del costruttore.
  Alla denuncia devono essere allegati:
    a)   il   progetto  dell'opera  in  duplice  copia,  firmato  dal
progettista,  dal  quale  risultino  in  modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni  eseguite,  l'ubicazione,  il  tipo, le dimensioni delle
strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera sia nei
riguardi  dell'esecuzione  sia  nei  riguardi  della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
    b)  una  relazione  illustrativa  in  duplice  copia  firmata dal
progettista  e  dal  direttore  dei  lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.
  L'ufficio  del  genio  civile  restituira' al costruttore, all'atto
stesso  della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  Anche  le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre
alle  opere  di  cui all'articolo 1 previste nel progetto originario,
dovranno   essere   denunciate,   prima  di  dare  inizio  alla  loro
esecuzione,  all'ufficio  del  genio  civile  nella  forma  e con gli
allegati previsti nel presente articolo.
  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano alle opere
costruite  per  conto  dello  Stato  o per conto delle regioni, delle
province  e  dei  comuni,  aventi  un  ufficio  tecnico con a capo un
ingegnere.