Art. 5.
                       (Documenti in cantiere)

  Nei  cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo
1  a  quello  di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli
atti  indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e
firmati  anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un
apposito giornale dei lavori.
  Della   conservazione  e  regolare  tenuta  di  tali  documenti  e'
responsabile  il  direttore  dei  lavori.  Il direttore dei lavori e'
anche  tenuto  a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.