Art. 6.
                  (Relazione a struttura ultimata)

  A  strutture  ultimate,  entro  il  termine  di sessanta giorni, il
direttore  dei  lavori  depositera' al genio civile una relazione, in
duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4,
esponendo:
    a)  i  certificati  delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 20;
    b)  per  le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso,  ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
    c)  l'esito  delle  eventuali prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
  Delle due copie della relazione, una sara' conservata agli atti del
genio  civile  e  l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
sara'   restituita   al   direttore  dei  lavori  che  provvedera'  a
consegnarla  al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto
comma dell'articolo 4.
  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano alle opere
costruite  per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4.