Art. 7.
                         (Collaudo statico)

  Tutte  le  opere  di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a
collaudo statico.
  Il   collaudo  deve  essere  eseguito  da  un  ingegnere  o  da  un
architetto,  iscritto  all'albo  da  almeno  dieci  anni, che non sia
intervenuto   in   alcun   modo  nella  progettazione,  direzione  ed
esecuzione dell'opera.
  La  nomina  del  collaudatore  spetta  al  committente  il quale ha
l'obbligo   di   comunicarla   al   genio   civile  entro  60  giorni
dall'ultimazione  dei  lavori.  Il  committente precisera' altresi' i
termini  di  tempo  entro  i  quali  dovranno  essere  completate  le
operazioni di collaudo.
  Quando  non  esiste  il  committente  ed  il  costruttore esegue in
proprio,  e'  fatto  obbligo  al costruttore di chiedere, nel termine
indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri
o  a  quella  degli  architetti,  la  designazione  di  una  terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
  Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo
e  trasmetterle  all'ufficio  del  genio  civile, il quale provvede a
restituirne  una  copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da
consegnare al committente.
  Per  le  opere  costruite per conto dello Stato e degli enti di cui
all'ultimo  comma  dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e
dal quinto comma del presente articolo non sussistono.