Art. 8.
                           (Licenza d'uso)

  Per  il rilascio di licenza d'uso o di abitabilita', se prescritte,
occorre  presentare  all'ente  preposto  una copia del certificato di
collaudo  con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile,
dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.
  Tale  attestazione,  per le opere costruite per conto dello Stato e
per  conto  degli  enti  di  cui all'ultimo comma dell'articolo 4, e'
sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.