Art. 9.
(Produzione  in  serie  in  stabilimenti di manufatti in conglomerato
     normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)

  Le   ditte   che   procedono   alla  costruzione  di  manufatti  in
conglomerato  armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati
in  serie  e  che  assolvono  alle funzioni indicate nell'articolo 1,
hanno  l'obbligo  di  darne preventiva comunicazione al Ministero dei
lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:
    a)  descrivere  ciascun  tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli  riferentisi  a  tutto  il  comportamento  sotto carico fino a
fessurazione e rottura;
    b)  precisare  le  caratteristiche  dei materiali impiegati sulla
scorta   di   prove   eseguite  presso  uno  dei  laboratori  di  cui
all'articolo 20;
    c)  indicare, in modo particolareggiato, i metodi costitutivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
    d)  indicare  i  risultati  delle  prove  eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 20.
  Tutti  gli  elementi  precompressi  debbono  essere  chiaramente  e
durevolmente  contrassegnati  onde  si  possa individuare la serie di
origine.
  Per  le  ditte  che  costruiscono  manufatti  complessi  in metallo
fabbricati  in  serie,  i  quali  assolvono  alle  funzioni  indicate
nell'articolo  1,  la  relazione  di  cui al primo comma del presente
articolo  deve  descrivere  ciascun  tipo  di struttura, indicando le
possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
  Le  ditte  produttrici  di  tutti  i  manufatti  di  cui  ai  comma
precedenti  sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
  La  responsabilita'  della rispondenza dei prodotti rimane a carico
della  ditta  produttrice,  che e' obbligata a corredare la fornitura
con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche
di impiego.
  Il   progettista  delle  strutture  e'  responsabile  dell'organico
inserimento  e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui
sopra nel progetto delle strutture dell'opera.