Art. 2.
                      (Termine - Presentazione)

  Il  ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
data  della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto  impugnato  o  da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
  Il  ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o
a  quello  che  ha  emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante
notificazione   o   mediante   lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  Nel  primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando
il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale
data di presentazione.
  I  ricorsi  rivolti,  nel  termine  prescritto, a organi diversi da
quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non
sono  soggetti  a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi
sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.