Art. 3.
                    (Sospensione dell'esecuzione)

  D'ufficio  o  su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello stesso
ricorso  o  in  successiva  istanza  da presentarsi nei modi previsti
dall'art.  2,  secondo  comma, l'organo decidente puo' sospendere per
gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.