Art. 4.
                            (Istruttoria)

  L'organo  decidente,  qualora  non  vi  abbia  gia'  provveduto  il
ricorrente,  comunica  il  ricorso  agli  altri soggetti direttamente
interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
  Entro  venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati
possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti.
  L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili
ai fini della decisione del ricorso.