Art. 5.
                             (Decisione)

  L'organo  decidente,  se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto,  lo  dichiara  inammissibile.  Se ravvisa una irregolarita'
sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e,
se  questi  non  vi  provvede,  dichiara il ricorso improcedibile. Se
riconosce  infondato  il  ricorso,  lo  respinge.  Se lo accoglie per
incompetenza,   annulla   l'atto   e   rimette   l'affare  all'organo
competente.  Se  lo  accoglie  per altri motivi di legittimita' o per
motivi  di  merito,  annulla  o riforma l'atto salvo, ove occorra, il
rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
  La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata
all'organo  o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente
e  agli  altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso,
in  via  amministrativa  o  mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.