Art. 6.
                             (Silenzio)

  Decorso  il  termine  di novanta giorni dalla data di presentazione
del  ricorso  senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione,
il  ricorso  si  intende  respinto  a  tutti gli effetti, e contro il
provvedimento   impugnato  e'  esperibile  il  ricorso  all'autorita'
giurisdizionale  competente,  o  quello  straordinario  al Presidente
della Repubblica.