Art. 2.

  Le  prestazioni  sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di
cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi
limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.
  Nel  caso  di  cessazione  dal  lavoro  il diritto alle prestazioni
sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i
lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di
cancellazione dagli elenchi anagrafici.
  La  certificazione  d'urgenza  per l'ammissione del lavoratore alle
prestazioni  di  malattia  di  cui  all'articolo 4, comma quarto, del
decreto  legislativo  luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212,  e'
rilasciata  dalla  sezione di collocamento competente per territorio,
che  invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio
per i contributi agricoli unificati.