Art. 3.

  L'indennita'  di  cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla
base   della   retribuzione  fissata  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488.
  Per  i  salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva
del  salario  base,  della  contingenza, delle indennita' in natura e
fisse,  e'  costituito  dalla  media  della retribuzione prevista per
ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30
ottobre dell'anno precedente.
  Per  i  giornalieri  di  campagna  l'ammontare  della retribuzione,
comprensiva  del  salario  base, contingenza, terzo elemento ed altre
indennita'  fisse,  e' costituito dalla media tra le retribuzioni per
le  diverse  qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali
di  lavoro  vigenti  al  30  ottobre  di  ogni  anno. La media tra le
retribuzioni  delle  diverse  qualifiche e' determinata dividendo per
sei  il  totale  costituito  dalla  somma del salario previsto per il
lavoratore  comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore
qualificato,   nonche'   del  triplo  del  salario  previsto  per  il
lavoratore specializzato.
  La  retribuzione  come  sopra  stabilita  e'  valida  anche  per la
determinazione  della  indennita'  giornaliera  di  maternita' di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
  E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
  Per   i   lavoratori  agricoli  compartecipanti  e  piccoli  coloni
l'ammontare  della  retribuzione  media e' stabilita in misura pari a
quella di cui al terzo comma.
  Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita
una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.