Art. 4.

  Ai  fini  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  e le malattie
professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti
per  i  lavoratori  agricoli  dall'articolo 205 del testo unico delle
disposizioni  per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.