Art. 5. II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1.124, e' fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.