Art. 5. 
 
  II grado di inabilita' permanente, assoluta  o  parziale,  previsto
dalle norme contenute  nel  titolo  secondo  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1.124, e' fissato in  misura  superiore
al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita  in  caso
di infortunio sul lavoro in agricoltura.