Art. 6. Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festivita' nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festivita' suddette.