Art. 6.

  Ai  lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed
assimilati,  ivi  compresi  i  compartecipanti  ed  i piccoli coloni,
spettano  gli  assegni  familiari  anche  per  le giornate di ferie e
festivita'  nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per
il  quale  per  contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del
pagamento della retribuzione per ferie e per le festivita' suddette.