Art. 7. 
 
  La misura del contributo di cui alla  lettera  a)  dell'articolo  4
della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e' modificata in  lire  92  per
ogni giornata di lavoro di uomo  o  donna  e  in  lire  89  per  ogni
giornata di lavoro di ragazzo. 
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   corrisponde
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle
casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma
da  prelevarsi  dal  gettito  dei  contributi   per   l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10
per   cento   delle   retribuzioni   soggette   al   contributo   per
l'assicurazione predetta.  Detta  somma  sara'  versata  all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie  che  provvedera'  a
ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e  di
Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione  che  tenga
conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione  e'
soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la  previdenza
sociale.