Art. 10. 
                   Operazioni esenti dall'imposta 
 
  Sono esenti dall'imposta: 
     1) le locazioni e gli affitti  di  beni  immobili,  comprese  le
pertinenze,  le  scorte  e  in  genere  i   beni   mobili   destinati
durevolmente al  servizio  e  arredamento  degli  immobili  locati  o
affittati. L'esenzione non si applica alle locazioni finanziarie; 
     2) il servizio postale e il servizio telegrafico nazionale; 
     3) i servizi di riscossione  dei  tributi,  compresi  i  diritti
sulle pubbliche affissioni; 
     4) le operazioni di credito degli istituti e  delle  aziende  di
cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  convertito  nella
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni,  comprese  le
fidejussioni e altre malleverie; 
     5) le operazioni di credito agrario effettuate da  enti  diversi
dagli istituti e aziende di cui al numero precedente; 
     6) le operazioni degli istituti di  credito  su  pegno  relative
alle vendite all'asta di oggetti pignorati; 
     7) le operazioni di finanziamento  determinate  da  esigenze  di
pubblica utilita' riconosciute tali con decreto del Ministro  per  il
tesoro, previa deliberazione del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica; 
     8) le prestazioni dipendenti da  contratti  di  assicurazione  e
riassicurazione e di vitalizio e le  prestazioni  di  intermediazione
relative; 
     9) le prestazioni  di  trasporto  pubblico  urbano  di  persone,
considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi  del
terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i  trasporti  e
l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli  effettuati  fra
comuni non  distanti  piu'  di  cinquanta  chilometri.  Si  considera
pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza; 
    10) le prestazioni  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani; 
    11) le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali,  cliniche
e  case  di  cura  autorizzate,  compresa  la   somministrazione   di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di  cura
rese da stabilimenti termali; 
    12)  i  trasporti  con  autoambulanze   effettuati   da   imprese
autorizzate; 
    13) i servizi di pompe funebri; 
    14) le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da
scuole o istituti  riconosciuti,  comprese  le  prestazioni  relative
all'alloggio,  al  vitto  e  alla  fornitura  di  libri  e  materiali
didattici ancorche'  effettuate  da  collegi  o  pensioni  annessi  o
dipendenti; 
    15) le prestazioni proprie dei  brefotrofi,  orfanotrofi,  asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane  e
campestri e degli alberghi e ostelli per la  gioventu'  di  cui  alla
legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni  di  vitto,
indumenti  e  medicinali,  le  prestazioni  curative   e   le   altre
prestazioni accessorie; 
    16) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili
e quelle  inerenti  alla  visita  di  musei,  gallerie,  pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici  e  zoologici  e
simili; 
    17) le prestazioni relative alla tutela dei  diritti  di  autore,
comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; 
    18) le prestazioni previdenziali e  assistenziali  a  favore  del
personale dipendente, compresi i prestiti di denaro, a condizione che
gli interessi non superino il saggio legale; 
    19) i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati  ad
esercitare esclusivamente tale attivita'; 
    20) le prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese  ad
imprese agricole, singole o associate; 
    21) le prestazioni inerenti e connesse all'esercizio  del  lotto,
delle lotterie nazionali, dei giuochi  di  abilita'  e  dei  concorsi
pronostici esercitati dallo Stato e delle operazioni di sorte  locali
autorizzate. 
  Sono inoltre esenti dall'imposta le operazioni inerenti e  connesse
all'organizzazione e all'esercizio dei  giuochi  di  abilita'  e  dei
concorsi pronostici di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  14
aprile  1948,  n.  496,  e  successive   modificazioni,   in   quanto
assoggettate all'imposta unica prevista nella legge 22 dicembre 1951,
n. 1379, e successive modificazioni, nonche' le operazioni inerenti e
connesse  all'esercizio  del  giuoco   nelle   case   da   giuoco   e
all'esercizio delle scommesse in occasione di gare,  corse,  giuochi,
concorsi e competizioni di ogni genere, per le  quali  l'imposta  sul
valore aggiunto e' compresa nell'imposta sugli spettacoli.