Art. 13. Base imponibile La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione ed i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo d'acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2, per quelle di cui al n. 6 dello stesso articolo fatte senza corrispettivo e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.