Art. 16. Aliquote dell'imposta L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del dodici per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed e' elevata al diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.