Art. 17. 
                          Soggetti passivi 
 
  L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di  servizi  imponibili,  i  quali  devono  versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate  e  al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei  termini
stabiliti nel titolo secondo. 
  L'imposta relativa alle cessioni di  beni  e  alle  prestazioni  di
servizi effettuate occasionalmente  nel  territorio  dello  Stato  da
soggetti residenti all'estero ed alle prestazioni di servizi  di  cui
al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti
residenti nello Stato, e' dovuta dai cessionari o committenti, quando
acquistano  i  beni  o  utilizzano  i   servizi   nell'esercizio   di
un'impresa, arte o professione.