Art. 17. Soggetti passivi L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate occasionalmente nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, e' dovuta dai cessionari o committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.