Art. 18.
                               Rivalsa

  Il  soggetto  che  effettua  la  cessione  di beni o prestazione di
servizi  imponibile  deve addebitare la relativa imposta, a titolo di
rivalsa, al cessionario o al committente.
  La  rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate
senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5)
dell'art. 2.
  E'   nullo   ogni  patto  contrario  alle  disposizioni  dei  commi
precedenti.
  Il  credito  di  rivalsa  ha privilegio speciale sui beni che hanno
formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai
sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile.