Art. 19. Detrazione Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma del secondo comma dell'art. 17, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Tuttavia la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto e alla importazione dei beni indicati nell'allegata tabella B e' ammessa soltanto se la lavorazione, il commercio o il noleggio di tali beni rientra nell'attivita' propria dell'impresa, ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni. Se il contribuente ha effettuato prestazioni di servizi esenti da imposta ai sensi del primo comma dell'art. 10 per un ammontare di ricavi superiore al cinque per cento del volume d'affari, non sono ammesse in detrazione l'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare tali prestazioni ne' quella relativa alla parte dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente attribuibile alle prestazioni stesse. Per le aziende di credito e per altre categorie di soggetti la cui attivita' presenta caratteristiche omogenee, il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' determinare per tutti i contribuenti compresi nella categoria la quota non detraibile ai sensi del comma precedente. In caso di cessione dell'azienda, o di un complesso aziendale relativo a un singolo ramo dell'impresa gestito distintamente e con contabilita' separata, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni riguardanti l'azienda o il complesso aziendale ceduto spetta al cessionario. Ai soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo il disposto del secondo comma, compete, in luogo della detrazione, il diritto al rimborso.