Art. 2. 
                          Cessioni di beni 
 
  Costituiscono cessioni di  beni  gli  atti  a  titolo  oneroso  che
importano  trasferimento  della  proprieta'  ovvero  costituzione   o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
  Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
    1) le vendite con riserva di proprieta'; 
    2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della  proprieta'
vincolante per ambedue le parti; 
    3)  i  passaggi  dal  committente   al   commissionario   o   dal
commissionario  al  committente  di  beni  venduti  e  acquistati  in
esecuzione di contratti di commissione; 
    4) le cessioni gratuite di  beni  la  cui  produzione  e  il  cui
commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa; 
    5) la destinazione di  beni  al  consumo  personale  o  familiare
dell'imprenditore  e  ad  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa; 
    6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da  societa'
di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di  case  di
abitazione fatte dalle cooperative edilizie, nonche' le  assegnazioni
ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo  da  altri  enti
privati o pubblici diversi dalle societa', compresi i consorzi  e  le
associazioni o altre  organizzazioni  di  persone  o  di  beni  senza
personalita'  giuridica,  che  abbiano  per   oggetto   esclusivo   o
principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. 
  In  deroga  alle  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   sono
considerati cessioni di beni: 
    a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti  in  denaro
compresi le valute estere  e  i  crediti  in  valute  estere;  valori
bollati e postali e marche assicurative; azioni, obbligazioni e altri
titoli non rappresentativi di merci;  quote  sociali  o  associative;
aziende, compresi i  complessi  aziendali  relativi  a  singoli  rami
dell'impresa  gestiti  distintamente  e  con  contabilita'  separata;
terreni, comprese le aree edificabili, e  le  relative  pertinenze  e
scorte incluse nella cessione; giornali quotidiani; 
    b) le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio; 
    c) le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati; 
    d) le cessioni di cui al n. 4) fatte ad enti  pubblici  e  quelle
fatte  ad   associazioni   riconosciute   o   a   fondazioni   aventi
esclusivamente  finalita'  di  assistenza,  beneficenza,  educazione,
istruzione, studio e ricerca scientifica; 
    e) le cessioni di cui al n. 4) fatte a favore  delle  popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali  ai  sensi
della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
    f) i conferimenti nelle societa' ed enti di cui al  n.  6)  ed  i
passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni.