Art. 3. Prestazioni di servizi Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, a marchi ed insegne e a diritti d'autore; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed esclusi i prestiti obbligazionari; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 costituiscono prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al primo comma o ai numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo. Non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) dell'art. 2 ne' le cessioni di contratto e le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dello stesso articolo.