Art. 7. 
                    Territorialita' dell'imposta 
 
  Le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi  sono  soggette
all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato. 
  Si considerano effettuate nello Stato le  cessioni  che  hanno  per
oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che  hanno  per  oggetto
beni mobili nazionali, nazionalizzati o  vincolati  al  regime  della
temporanea  importazione  esistenti  nel  territorio   doganale.   Le
cessioni fatte da soggetti residenti nello  Stato  si  presumono  ivi
effettuate, salvo prova contraria. 
  Le prestazioni di servizi si  considerano  effettuate  nello  Stato
quando sono utilizzate nel territorio doganale  e  si  presumono  ivi
utilizzate, salvo prova  contraria,  quando  sono  rese  da  soggetti
residenti nello Stato. 
  Le prestazioni  di  servizi  indicate  al  n.  2)  dell'art.  3  si
presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando
sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello
Stato. 
  Si considerano residenti nello Stato i soggetti  che  vi  hanno  la
residenza, il domicilio o una stabile organizzazione. 
  Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e  le
prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.