Art. 8. 
          Cessioni all'esportazione e operazioni assimilate 
 
  Costituiscono  cessioni  all'esportazione  le   cessioni   eseguite
mediante trasporto o spedizione  dei  beni,  a  cura  o  a  nome  del
cedente, all'estero o comunque fuori del territorio doganale. 
  Le cessioni di beni destinati ad essere esportati  dal  cessionario
nello stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che
l'esportazione avvenga nel termine  di  sei  mesi  e  risulti  da  un
duplicato della fattura vidimato dall'ufficio doganale. 
  Le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi  ad  esportatori
abituali possono essere effettuate senza pagamento  dell'imposta,  su
dichiarazione scritta e sotto la responsabilita'  del  cessionario  o
committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi
delle esportazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente. E'
considerato esportatore abituale chi  nell'anno  o  nella  media  del
triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per  un  ricavo
complessivo superiore rispettivamente al quaranta  o  al  trenta  per
cento del volume di affari,  determinato  a  norma  dell'art.  20.  I
contribuenti che intendono avvalersi della  qualita'  di  esportatore
abituale  devono  darne  comunicazione  scritta  al  Ministero  delle
finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o
del triennio precedente e  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalle
esportazioni effettuate nel periodo stesso. 
  Sono assimilate alle cessioni all'esportazione le cessioni di navi,
le cessioni di aeromobili  ad  imprese  di  navigazione  aerea  o  ad
amministrazioni statali e  le  cessioni  ad  imprese  di  navigazione
marittima o aerea o ad amministrazioni statali di  beni  destinati  a
dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili. Per gli
acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo e
del terzo comma. 
  Le prestazioni di servizi relativi alla costruzione,  manutenzione,
riparazione,   modificazione,    trasformazione,    allestimento    e
arredamento delle navi e degli aeromobili e dei loro apparati motori,
ivi compreso l'uso dei bacini di carenaggio, nonche' le  cessioni  di
beni destinati ad essere impiegati in tali lavori  dall'acquirente  o
per suo conto, non sono  soggette  all'imposta  a  condizione  che  i
lavori risultino effettivamente eseguiti  nel  termine  di  un  anno,
prorogabile per giustificati motivi.