Art. 9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti internazionali di persone o di cose, considerando tali quelli eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione eseguiti nel territorio dello Stato; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, containers e cabine-letto, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi a beni in importazione o in esportazione; 6) i servizi portuali, aeroportuali ed autoportuali; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione o in esportazione, a trasporti internazionali di persone, ad attivita' turistiche internazionali ed ai noleggi e locazioni di cui al n. 3); 8) i servizi relativi a beni in transito doganale; 9) i trattamenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eseguiti per conto di soggetti residenti all'estero su beni di provenienza estera non importati definitivamente; 10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.