IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Oggetto dell'imposta

  Sono  soggetti  all'imposta  di  bollo  gli  atti,  i documenti e i
registri indicati nell'annessa tariffa.
  Le  disposizioni  del  presente  decreto non si applicano agli atti
legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti
amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni
e loro consorzi.