Art. 2.
       Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso

  L'imposta  di  bollo  e'  dovuta  fin  dall'origine per gli atti, i
documenti  e  i  registri  indicati  nella  parte I della tariffa, se
formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte
II.
  Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro:
    1)  si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede
giurisdizionale,  esclusi  quelli  davanti  la Corte costituzionale e
quelli  nei  confronti  degli  enti  impositori  relativi  a rapporti
tributari,  nonche'  nei  procedimenti  contenziosi  amministrativi o
dinanzi agli arbitri;
    2)  si  allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere
acquisito  agli  atti,  presso le cancellerie giudiziarie o presso le
amministrazioni  dello  Stato  o  gli  enti pubblici territoriali e i
rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini
dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.
  Delle  cambiali  emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di
cui  al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse,
quietanzate,  accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti
negoziate nello Stato.