Art. 2. Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II. Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro: 1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la Corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonche' nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri; 2) si allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.