Art. 5. Definizione di foglio e di pagina Agli effetti del presente decreto e dell'annessa tariffa il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per i tabulati meccanografici la imposta e' dovuta per ogni facciata effettivamente utilizzata. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.