Art. 6.
                  Misura del tributo in caso d'uso

  Per  gli  atti  soggetti  a  bollo  solo in caso d'uso l'imposta e'
dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
  Le  norme  dell'art. 2, secondo comma, n. 1), del presente decreto,
concernenti  la  produzione  o  l'esibizione  di  atti,  documenti  e
registri davanti l'autorita' giudiziaria, si applicano nel momento in
cui il giudice emette un provvedimento in base ai medesimi.
  Nel  processo  di  cognizione, le disposizioni del comma precedente
sono  applicate  tutte  le  volte che il giudice durante l'istruzione
della  causa emette un provvedimento sugli atti, documenti e registri
e,  per  ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal
giudice  istruttore  al collegio, a norma dell'art. 189 del codice di
procedura civile, nonche', per il procedimento innanzi al pretore, al
momento  in  cui  e'  fissata l'udienza di discussione in conformita'
dell'art. 62 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.