Art. 6. Misura del tributo in caso d'uso Per gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso. Le norme dell'art. 2, secondo comma, n. 1), del presente decreto, concernenti la produzione o l'esibizione di atti, documenti e registri davanti l'autorita' giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base ai medesimi. Nel processo di cognizione, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice durante l'istruzione della causa emette un provvedimento sugli atti, documenti e registri e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, nonche', per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui e' fissata l'udienza di discussione in conformita' dell'art. 62 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.