Art. 12. 
               Redditi soggetti a tassazione separata 
 
  L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non
sono componenti del reddito d'impresa: 
    a)  plusvalenze  patrimoniali  percepite  in   dipendenza   della
liquidazione o della cessione  di  aziende,  compreso  il  valore  di
avviamento, determinate a norma dell'art. 54; 
    b)  compensi  percepiti  per  la   perdita   di   avviamento   in
applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19; 
    c) valore nominale delle azioni  o  quote  gratuite  ricevute,  o
aumento del valore nominale delle azioni o quote gia'  possedute,  se
costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45; 
    d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai
prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e  le  indennita'
di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47; 
    e) indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso,  anche
nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice  civile,  e  ogni  altra
somma percepita una volta tanto per  la  cessazione  di  rapporti  di
lavoro dipendente e di  quelli  contemplati  alle  lettere  a)  e  d)
dell'art. 47, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione  di
pensioni  e  quelle  attribuite  a   fronte   dell'obbligo   di   non
concorrenza; 
    f) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; 
    g) indennita' percepite per la cessazione di  altri  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle
indennita' risulti da atto di data  certa  anteriore  all'inizio  del
rapporto.