Art. 17.
                  Scomputo delle ritenute d'acconto



Dall'imposta   determinata  a  norma  dei  precedenti  articoli  si
scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

Se  l'ammontare  delle ritenute e' superiore a quello della imposta
dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.