Art. 19.
             Applicazione dell'imposta ai non residenti



Si  considerano  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti:

1) i redditi fondiari;

2)  i  redditi  di  capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti  nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti;

3)  i  redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato  o  prestato  all'estero  nell'interesse dello Stato e di altri
enti  pubblici,  compresi  i  redditi  assimilati  a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47;

4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;

5)  i  redditi  di  impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

6)  i  redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attivita'
svolte  nel  territorio  dello Stato o relative a beni che si trovano
nel territorio stesso;

7)  le  plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite
in  dipendenza  della  liquidazione o cessione di aziende situate nel
territorio  dello  Stato  e  i  compensi di cui alla lettera b) dello
stesso  articolo  percepiti  in  dipendenza  del rilascio di immobili
situati nel territorio dello Stato;

8)  i  redditi  delle  societa' o associazioni di cui allo art. 5
imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo.

Indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui ai numeri 3) e 4) del
comma  precedente si considerano prodotti nel territorio dello Stato,
se  corrisposti  dallo  Stato,  da  soggetti residenti nel territorio
dello  Stato  o  da  stabili  organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti:

a)  le  pensioni,  gli  assegni  ad  esse  assimilati, le rendite
vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici
di cui alla lettera f) dello stesso articolo;

b)  i redditi di lavoro autonomo di cui alla lettera b) del terzo
comma dell'art. 49.