Art. 20.
        Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti



Nei  confronti  dei  non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo  o  separatamente  sui  singoli  redditi  a  norma  degli
articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi.

Dal  reddito  complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell'art.
10.

Le  detrazioni  dall'imposta per carichi di famiglia non competono.
Nelle  ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma dell'art. 16,
compete  soltanto  la  detrazione stabilita alla lettera a) del detto
articolo.  Nell'ipotesi  di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  16  la
detrazione  ivi  stabilita compete in ogni caso nella minor misura di
lire trentaseimila.