Art. 5.
                 Redditi prodotti in forma associata

  I  redditi  delle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice,  che  hanno nel territorio dello Stato la sede
legale  o  amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono
imputati    a   ciascun   socio,   indipendentemente   dall'effettiva
percezione,  proporzionalmente  alla sua quota di partecipazione agli
utili.
  Le  quote  di  partecipazione  agli utili si presumono uguali se da
atto  pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  non risultano
determinate diversamente.
  Ai fini delle imposte sul reddito:
    a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o in accomandita semplice;
    b)  le  societa'  di  fatto sono equiparate alle societa' in nome
collettivo  o  alle  societa'  semplici  a  seconda che abbiano o non
abbiano  per  oggetto  l'esercizio  di attivita' commerciali ai sensi
dell'art. 51;
    c)   le   societa'   o  associazioni  costituite  fra  artisti  e
professionisti  per  l'esercizio in forma associata dell'arte o della
professione,  di  tipo  diverso, da quelli indicati nel primo comma e
prive  di  personalita'  giuridica,  sono  equiparate  alle  societa'
semplici.