Art. 6.
                     Classificazione dei redditi

  Ai  fini  della  determinazione  della  base  imponibile  i singoli
redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

    Categoria A - Redditi fondiari;
    Categoria B - Redditi di capitale;
    Categoria C - Redditi di lavoro;
    Categoria D - Redditi d'impresa;
    Categoria E - Redditi diversi.

    I  redditi  delle  societa'  in  nome collettivo e in accomandita
semplice,  da  qualsiasi  fonte  provengano e quale che sia l'oggetto
della  societa',  sono  considerati  redditi  d'impresa e determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.