IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con
modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo
comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla
integrazione e correzione di norme del decreto del Presidente: della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Dichiarazione dei soggetti passivi
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi
posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo
art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di
redditi.
La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli
elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli
imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I
redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non
dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi
propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a
norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali
l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14
dello stesso decreto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che
non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti,
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi
fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano
complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra
l'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131;
c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro
dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L.
840.000, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da
quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
d) i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi
diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro
domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per la
dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dall'art. 3,
redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai
sensi dell'art. 8 e recante la attestazione dell'inesistenza di altri
redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito
complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui
imputabili a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a
condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni
di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro
dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.
Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative
indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel
precedente comma.
Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la
dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della
dichiarazione spetta al rappresentante legale.