IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  1972,  n.  202,  convertito  con
modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai  sensi  del  secondo
comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825,  alla
integrazione e correzione di norme del decreto del Presidente:  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il  tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                 Dichiarazione dei soggetti passivi 
 
  Ogni  soggetto  passivo  deve  dichiarare  annualmente  i   redditi
posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili, di  cui  al  successivo
art. 13, devono presentare la dichiarazione  anche,  in  mancanza  di
redditi. 
  La dichiarazione e' unica agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche  o  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione  degli
elementi attivi e  passivi  necessari  per  la  determinazione  degli
imponibili secondo le norme che disciplinano  le  imposte  stesse.  I
redditi per  i  quali  manca  tale  indicazione  si  considerano  non
dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. 
  La dichiarazione delle persone  fisiche  e'  unica  per  i  redditi
propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili  a
norma dell'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui  quali
l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14
dello stesso decreto. 
  Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: 
    a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che
non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; 
    b) le persone fisiche che  possiedono  soltanto  redditi  esenti,
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e  redditi
fondiari,  a  condizione,  per   questi   ultimi,   che   non   siano
complessivamente superiori ad annue L.  360.000  e  che  non  ricorra
l'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131; 
    c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi  di  lavoro
dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad  annue  L.
840.000, a condizione che non possiedano  altri  redditi  diversi  da
quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; 
    d) i lavoratori dipendenti  che,  non  possedendo  altri  redditi
diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo
d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro
domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per  la
dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma  dall'art.  3,
redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato  ai
sensi dell'art. 8 e recante la attestazione dell'inesistenza di altri
redditi  sottoscritta  dal  lavoratore.  Se  a  formare  il   reddito
complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a  lui
imputabili a norma dell'art. 4 del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,  l'esonero  compete  a
condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni
di  lire  e  sia  costituito  esclusivamente  da  redditi  di  lavoro
dipendente soggetti a ritenuta alla fonte. 
  Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi  di  lavoro
dipendente soltanto i compensi dei  lavoratori  soci  di  cooperative
indicati alla lettera  a)  dell'art.  47  del  decreto  indicato  nel
precedente comma. 
  Se piu' soggetti  sono  obbligati  alla  stessa  dichiarazione,  la
dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri. 
  Per  le  persone  fisiche  legalmente  incapaci   l'obbligo   della
dichiarazione spetta al rappresentante legale.