Art. 10.
Dichiarazione nei casi di liquidazione
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e di societa' o associazioni di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale,
deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di
liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura
della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se
prescritto.
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso
alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei
termini stabiliti dallo art. 9, la dichiarazione relativa alla
residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni
successivo periodo d'imposta.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le
dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o
dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla
nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della
liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere
presentate soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.
Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare
le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini
ivi indicati.