Art. 11.
        Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

  In  caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta
sul  reddito  delle  persone  giuridiche  in societa' soggetta a tale
imposta,  o  viceversa,  deliberata  nel corso del periodo d'imposta,
deve  essere  presentata,  entro  quattro  mesi  dalla data in cui ha
effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio  compresa  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta e la data
stessa,  in  caso  di fusione di piu' societa' deve essere presentata
dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro
mesi  dalla  data  in  cui  ha  effetto  la fusione, la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
  Alla  dichiarazione  prescritta  nei  precedenti  commi  dev'essere
allegato  il  conto  dei  profitti  e delle perdite della frazione di
esercizio   cui   si   riferisce,   redatto  dagli  amministratori  e
sottoscritto a norma dell'art. 8.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti,  in  quanto  applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle societa'.