Art. 11.
Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione
In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale
imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta,
deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha
effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
stessa, in caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata
dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro
mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere
allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di
esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e
sottoscritto a norma dell'art. 8.
Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle societa'.