Art. 12.
                  Presentazione delle dichiarazioni

  La  dichiarazione  con  i  relativi allegati deve essere presentata
all'ufficio   delle  imposte  o  all'ufficio  del  comune  nella  cui
circoscrizione  si  trova  il  domicilio  fiscale  del  contribuente.
L'ufficio,  anche  se  non  richiesto,  deve  rilasciare ricevuta. Il
comune che ha ricevuto la dichiarazione deve trasmetterla all'ufficio
delle  imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la
presentazione delle dichiarazioni.
  La  dichiarazione con i relativi allegati puo' anche essere spedita
al  competente  ufficio delle imposte per raccomandata e si considera
presentata  nel  giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che
deve apporre su di essa il timbro a calendario.
  La  prova  della  presentazione  della  dichiarazione e' data dalla
ricevuta  dell'ufficio  delle  imposte o dell'ufficio comunale, dalla
ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'amministrazione
postale  comprovante  la  data  della  consegna  all'ufficio postale.
Nessuna   altra  prova  puo'  essere  addotta  in  contrasto  con  le
risultanze   dei  protocolli,  registri  e  atti  dell'ufficio  delle
imposte.
  La  presentazione  della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli
sopra   indicati   si   considera  avvenuta  nel  giorno  in  cui  la
dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.
  Le   persone   fisiche   devono   presentare,  congiuntamente  alla
dichiarazione  e  ai  relativi  allegati,  copia  della dichiarazione
medesima destinata al comune del loro domicilio fiscale.
  In  caso  di  omessa  presentazione della copia della dichiarazione
questa   viene   fatta   a  cura  dell'ufficio  delle  imposte  salva
l'applicazione  della  sanzione  prevista nell'ultimo comma dell'art.
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