Art. 12.
Presentazione delle dichiarazioni
La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presentata
all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui
circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.
L'ufficio, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Il
comune che ha ricevuto la dichiarazione deve trasmetterla all'ufficio
delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la
presentazione delle dichiarazioni.
La dichiarazione con i relativi allegati puo' anche essere spedita
al competente ufficio delle imposte per raccomandata e si considera
presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che
deve apporre su di essa il timbro a calendario.
La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla
ricevuta dell'ufficio delle imposte o dell'ufficio comunale, dalla
ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'amministrazione
postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale.
Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le
risultanze dei protocolli, registri e atti dell'ufficio delle
imposte.
La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli
sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la
dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.
Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla
dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione
medesima destinata al comune del loro domicilio fiscale.
In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione
questa viene fatta a cura dell'ufficio delle imposte salva
l'applicazione della sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art.
48.