Art. 2. Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599. Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie, relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al comma precedente: 1) disponibilita' di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione o da corsa e di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non siano beni relativi ad impresa; 2) residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea, in Italia o all'estero; 3) numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; 4) disponibilita' di riserve di caccia. Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8.