Art. 3.
Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche
Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla
dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante
l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della
relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operanti. Per i
redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve
indicare anche la qualifica o la categoria di appartenenza del
percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e
quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a
carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle
lettere e), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve
essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante
l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta,
gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota
applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono
essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8.
Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono
allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di
comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono
allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei
profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice
civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i
ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la
determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del
titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere
indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei
profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a
norma del successivo art. 8.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il
contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione
del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le
disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta
della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano
optato per il regime ordinario.
Alla dichiarazione delle persone fisiche deve essere in ogni caso
allegata, a pena di inammissibilita' della deduzione, la
documentazione relativa agli oneri deducibili di cui all'art. 10 del
decreto indicato nel primo comma. Se documenti non sono allegati in
originale l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione degli
originali o di copia autentica.