Art. 3.
          Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche

  Le  persone  fisiche  che hanno percepito somme o valori soggetti a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  acconto  devono  allegare  alla
dichiarazione  un  certificato  del  sostituto  d'imposta  attestante
l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della
relativa  causale,  e  l'ammontare  delle  ritenute  operanti.  Per i
redditi  di  lavoro  dipendente  o  assimilati  il  certificato  deve
indicare  anche  la  qualifica  o  la  categoria  di appartenenza del
percipiente,  l'ammontare  delle  detrazioni  di imposta effettuate e
quello  dei  contributi  previdenziali  e assistenziali obbligatori a
carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle
lettere  e),  f)  e  g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve
essere  allegato  un  certificato del sostituto di imposta attestante
l'ammontare  dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta,
gli  anni  presi  a  base  per la relativa commisurazione, l'aliquota
applicata  e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono
essere  sottoscritti  a  norma  dei commi terzo e quarto dell'art. 8.
Coloro  che  hanno  percepito  i dividendi di cui all'art. 27 possono
allegare   in   luogo   del  certificato  le  copie  dei  modelli  di
comunicazione  di  cui  all'art.  7  della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.
  Le  persone  fisiche  che  esercitano  imprese commerciali ai sensi
dell'art.  51  del  decreto  indicato  nel  precedente  comma  devono
allegare  alla  dichiarazione  la copia del bilancio con il conto dei
profitti  e  delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice
civile.  Se  dal  conto  dei profitti e delle perdite non risultano i
ricavi,  i  costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la
determinazione  del  reddito  d'impresa  secondo  le disposizioni del
titolo  V  del  predetto  decreto,  gli elementi stessi devono essere
indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei
profitti  e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a
norma del successivo art. 8.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano anche se il
contribuente  non  e'  tenuto secondo il codice civile alla redazione
del   bilancio   e  del  conto  dei  profitti  e  delle  perdite.  Le
disposizioni  stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta
della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano
optato per il regime ordinario.
  Alla  dichiarazione  delle persone fisiche deve essere in ogni caso
allegata,   a   pena   di   inammissibilita'   della   deduzione,  la
documentazione  relativa agli oneri deducibili di cui all'art. 10 del
decreto  indicato  nel primo comma. Se documenti non sono allegati in
originale  l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione degli
originali o di copia autentica.