Art. 5.
Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono
allegare alla dichiarazione:
1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza,
l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni
del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e
dell'indirizzo di ciascuno;
2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto
corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei
sindaci o revisori e della delibera di approvazione;
3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date
e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte
presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono
essere incluse le azioni acquistate e vendute nelle funzioni di
intermediazione nei trasferimenti ne' quelle date e prese a riporto
nell'esercizio del credito;
4) le attestazioni comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
5) i certificati e le attestazioni di cui al primo comma
dell'art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve
essere allegato per gli interessi, premi e altri frutti di cui al
primo, secondo e terzo comma dell'art. 26.
Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai
soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto
dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le
rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione
dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi
stessi devono essere indicati in apposito prospetto.
Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali devono presentare, in allegato
al bilancio o rendiconto, un prospetto relativo ai risultati della
gestione dei cespiti e delle attivita' produttive dei redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.
Le societa' e gli enti che non hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale devono
presentare, in allegato al bilancio o rendiconto, un prospetto
relativo ai risultati conseguiti dalla stabile organizzazione nel
territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso il prospetto
indicato nel comma precedente.