Art. 5.
Allegati alla dichiarazione  dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito
                      delle persone giuridiche

  I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono
allegare alla dichiarazione:
    1)  l'elenco  nominativo  degli  amministratori  o,  in mancanza,
l'elenco  di  coloro  che rispondono personalmente delle obbligazioni
del  soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e
dell'indirizzo di ciascuno;
    2)  la  copia,  sottoscritta  a  norma del successivo art. 8, del
bilancio  con  il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto
corredata  con  le  copie  delle relazioni degli amministratori e dei
sindaci o revisori e della delibera di approvazione;
    3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date
e  prese  a  riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte
presentate  dalle  aziende  e  dagli  istituti  di credito non devono
essere  incluse  le  azioni  acquistate  e  vendute nelle funzioni di
intermediazione  nei  trasferimenti ne' quelle date e prese a riporto
nell'esercizio del credito;
    4)  le  attestazioni  comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
    5)  i  certificati  e  le  attestazioni  di  cui  al  primo comma
dell'art.  3  se  ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve
essere  allegato  per  gli  interessi, premi e altri frutti di cui al
primo, secondo e terzo comma dell'art. 26.
  Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai
soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto
dei  profitti  e  delle  perdite  non risultano i ricavi, i costi, le
rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari  per  la determinazione
dell'imponibile  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli elementi
stessi devono essere indicati in apposito prospetto.
  Gli   enti  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
l'esercizio  di  attivita' commerciali devono presentare, in allegato
al  bilancio  o  rendiconto, un prospetto relativo ai risultati della
gestione  dei  cespiti  e  delle attivita' produttive dei redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.
  Le  societa' e gli enti che non hanno nel territorio dello Stato la
sede   legale   o  amministrativa  ne'  l'oggetto  principale  devono
presentare,  in  allegato  al  bilancio  o  rendiconto,  un prospetto
relativo  ai  risultati  conseguiti  dalla stabile organizzazione nel
territorio  stesso,  in  quanto  vi  sia, e in ogni caso il prospetto
indicato nel comma precedente.