Art. 6.
Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo ed
equiparate
Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse
equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la
dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse
dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o
associati.
La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel
secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4.
Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo
e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o
associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di
residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione
agli utili. Le societa' semplici e le societa' o associazioni
equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o
rendiconto.