Art. 6. Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo ed equiparate Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. Le societa' semplici e le societa' o associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.