Art. 6.
Dichiarazione delle societa' semplici,    in   nome   collettivo   ed
                             equiparate

  Le  societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
indicate  nell'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,  e  le  societa'  ed  associazioni ad esse
equiparate  a  norma  dello  stesso  articolo  devono  presentare  la
dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta locale sui redditi da esse
dovuta  e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o
associati.
  La  dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni  prescritte nel
secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4.
  Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo
e  al  secondo  comma  dell'art.  5  e l'elenco nominativo dei soci o
associati  con  l'indicazione,  per  ciascuno  di essi, del comune di
residenza  anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione
agli  utili.  Le  societa'  semplici  e  le  societa'  o associazioni
equiparate   non  sono  tenute  alla  presentazione  del  bilancio  o
rendiconto.